Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, dopo i numerosi interventi legislativi introdotti nel corso degli ultimi quattro anni, possono accedere oggi a tre diverse tipologie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal reddito delle spese sostenute. Le tre agevolazioni sono:

• la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);

• la detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022);

• la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di detrazione

IRPEF pari al:

• 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;

• 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli effettuati:

• per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

• per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il bonus barriere architettoniche 75% è stato inizialmente previsto per il solo 2022 ed è stato successivamente prorogato, con la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), fino al 31 dicembre 2025. La detrazione, che per le spese sostenute nel 2024 e 2025 sarà ripartita in 10 quote annuali e non più in 5, è ammessa per tutte le tipologie di redditi, anche per i redditi d’impresa, per interventi eseguiti su edifici già esistenti e massimali di spesa che dipendono dal numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

• 50.000 euro, per gli edifici uni familiari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

• 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per

gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

• 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi per usufruire dell’agevolazione devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n.236 del 14/6/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Inizialmente erano detraibili le spese per tutti gli interventi previsti dal DM 236/89; dal 30 dicembre 2023 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023 – l’agevolazione è stata limitata ai soli interventi aventi per oggetto rampe, scale, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala. La rispondenza degli interventi ai requisiti del DM 236/89deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. 

La terza tipologia di detrazione applicabile agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

è quella prevista dal cosiddetto Superbonus per spese sostenute dal 1° gennaio 2021, qualora sostenute

congiuntamente alle spese “trainanti” di efficientamento energetico o antisismiche. L’aliquota di detrazione delle spese era inizialmente al 110%; oggi è ridotta al 70% e nel 2025, ultimo anno di applicazione, scenderà al 65%.

Per tutte e tre le tipologie di agevolazione, i contribuenti hanno potuto optare in passato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come modalità di accesso alternativa rispetto alla detrazione dal reddito.

Tali modalità alternative oggi non sono più disponibili; neanche per il bonus barriere 75%, dopo l’abrogazione disposta dal decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024. I diversi provvedimenti che hanno abrogato cessione del credito e sconto in fattura per le spese che possono beneficiare delle tre tipologie di detrazione hanno, di volta in volta, stabilito i criteri in base al quale si poteva continuare ad optare per tali alternative al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti.

FONTE: ANACAM MAGAZINE di Francesco Burrelli.