Sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 29 marzo 2024 è stato pubblicato il DL 39/2024 che ha imposto il blocco generalizzato
dello sconto in fattura anche per il bonus barriere 75%.
La disposizione che riguarda il bonus barriere è quella di cui all’articolo 1 comma 4 che prevede, appunto, il blocco dello
sconto in fattura a partire dal 30 marzo 2024 e indica quali sono gli interventi “pregressi” che potranno ancora
beneficiare dello sconto.
Sarà ancora possibile praticare lo sconto in fattura per gli interventi seguenti:
- per quelli per cui è necessario un titolo abilitativo, solo se la relativa pratica edilizia è stata presentata in Comune prima del 30 marzo 2024 (non è indispensabile aver ricevuto anche il pagamento di un acconto, è sufficiente aver presentato la pratica edilizia);
- per quelli in edilizia libera, solo gli interventi i cui lavori siano già iniziati oppure, se i lavori non sono ancora iniziati, quelli per i quali è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori E sia stato versato almeno un acconto tramite bonifico parlante prima del 30 marzo.
Per effetto dei precedenti decreti-legge emanati nel 2023, il DL 11/23 e il DL 212/23, è inoltre ancora possibile praticare
lo sconto in fattura:
- agli interventi che possono beneficiare del bonus ristrutturazione edilizia 50%
- per i quali sia stata presentata la pratica edilizia in comune, ove necessaria, prima del 17/2/23; in caso di edilizia libera, per quelli per cui era stato stipulato un accordo vincolante tra committente e appaltatore/fornitore prima del 17/2/23 (non è richiesto anche il pagamento prima di tale data, è sufficiente l’esistenza di un contratto; per i condomini, quindi, ci vuole una delibera ante 17/2/23);
- agli interventi che possono beneficiare del bonus barriere “versione 2023”, quando cioè lo sconto si poteva applicare a tutti i contribuenti (società, enti non commerciali, onlus, persone fisiche etc.) e per qualunque tipo di edificio
- per i quali sia stata presentata la pratica edilizia in comune, ove necessaria, prima del 30/12/23;
- per quelli in edilizia libera, solo gli interventi i cui lavori siano già iniziati prima del 30/12/23 oppure, se i lavori non erano ancora iniziati, quelli per i quali è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori E sia stato versato almeno un acconto tramite bonifico parlante prima del 30 dicembre 2023.